Per la valutazione rischio incendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è stato elaborato il “Mini Codice” ovvero il Decreto 3 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 259 del 29-10-2021.

L’approccio adottato riprende quello del “Codice di prevenzione incendi”, il DM 18 ottobre 2019,
Il Decreto classifica a basso rischio d’incendio i luoghi di lavoro ubicati nelle attività cosiddette “non soggette e non normate”, ossia non sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco (l’elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica specifica (Regola Tecnica Verticale).
In più, per essere considerato a basso rischio d’incendio, ai fini dell’applicazione del nuovo DM, il luogo di lavoro deve rispondere a sette requisiti aggiuntivi, verificati contemporaneamente:

  • adibiti ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività;
  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e +24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per i luoghi di lavoro non classificabili come a “basso rischio” si applica la Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice di prevenzione incendi (DM 3 Agosto 2015), sottolineando la stretta interconnessione che lega “sicurezza sul lavoro” (D.lgs.81/08) e “prevenzione incendi” (Codice).
L’entrata in vigore è prevista a partire da un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che vi ricordiamo essere avvenuta venerdì 29 settembre 2021)

DM 3 settembre 2021 – Minicodice.