A seguito di alcune procedure d’infrazione comunitarie, con l’art. 13 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 261 del 10 novembre 2014 S.O. 83, sono state apportate modifiche al D.Lgs. 81/08 meglio noto come “testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”.

Le modifiche entrano in vigore il 25 novembre 2014.

Le modifiche apportate dalla L. 161/2014 riguardano in particolare gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Al comma 3 bis) dell’art. 28 viene aggiunto che: Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per al sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

In caso di costituzione di nuova impresa, fermi restando gli obblighi di valutare immediatamente tutti i rischi e procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi nel termine di 90 giorni dalla data di inizio della propria attività, il datore di lavoro deve dare anche immediata evidenza documentale dei seguenti adempimenti:

  1. misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
  2. programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
  3. individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  4. individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

Al comma 3 dell’art. 29 viene aggiunto che: “ Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Il documento di valutazione dei rischi, come noto, è un documento dinamico e la legge prevede espressamente degli obblighi di rielaborazione in caso di:

  • modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • in relazione a risultati della sorveglianza sanitaria che evidenzino la necessità di aggiornamento.